Statuto consulta
STATUTO DELLA CONSULTA DIOCESANA PASTORALE SCOLASTICA NATURA Art. 1 La Consulta diocesana di pastorale scolastica esprime "il convergere di tutta la
Art. 2 Le associazioni e gli enti che ne fanno parte devono essere riconosciuti dall’Arcivescovo.
FINALITA’ Art. 3 La consulta diocesana deve valorizzare le rispettive identità e deve coordinare in modo organico e ordinato tutte quelle attività che hanno rilevanza educativa e pastorale nell’ambito della scuola. COMPITI
Art. 4 I compiti della consulta sono:
COMPOSIZIONE Art. 5 La consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni, da organismi e movimenti di animazione cristiana del mondo della scuola, statale e non
Art. 6 Fanno parte di diritto della consulta: un rappresentante dell’Ufficio Catechistico, un rappresentante del Consiglio pastorale diocesano, un Rappresentante della Consulta diocesana dell’apostolato dei laici. Art. 7 L’Arcivescovo può nominare a far parte della consulta singole persone, a Titolo di esperti, per la loro competenza e attività nel settore scolastico.
Art. 8 Tutte le componenti della scuola devono essere rappresentate. Sostituzione dei membri della Consulta Art. 9 Se un membro della consulta perde i requisiti per cui è stato nominato, viene sostituito dal proprio organismo Art. 9 Se un membro della consulta perde i requisiti per cui è stato nominato, viene sostituito dal proprio organismo. Art.10 Chi, senza giustificazione, risultasse assente dalle riunioni della consulta, per tre volte consecutive, decade automaticamente dall’incarico e verrà sostituito da un altro membro dello stesso organismo. RESPONSABILITA’ Art.11 E’ dovere di ciascun membro della consulta partecipare attivamente alle riunioni interessandosi dei problemi della pastorale nella scuola, proponendo iniziative e facendo da collegamento con i gruppi che rappresenta. ORGANI DELLA CONSULTA Art.12 La consulta diocesana ha i seguenti organismi:
FUNZIONAMENTO Art.13 La consulta viene convocata dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente in seduta ordinaria. Viene convocata in seduta straordinaria se un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. Art.14 La convocazione deve essere fatta per iscritto almeno otto giorni prima della seduta, e deve recare l’indicazione della sede, del giorno, dell’ora, dell’O.d.G. Art.15 La consulta può articolare i suoi lavori per commissioni e gruppi di studio, restando inteso che le conclusioni per diventare operative debbono essere approvate in seduta plenaria. Art.16 Le deliberazioni della consulta vengono assunte dall ’Ufficio diocesano della pastorale scolastica che ne cura l’attuazione, lavorando perché la pastorale della scuola integri e porti il proprio contributo alla pastorale d’insieme della diocesi. MODIFICHE Art.17 Le modifiche al presente statuto potranno essere apportate dall’Arcivescovo di sua iniziativa o su proposta della Consulta di Pastorale scolastica.
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